CHE COS'È L'APE (Attestato di Prestazione Energetica)?
L'APE (attestato di prestazione energetica) contiene la "targa energetica" che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.
Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo idrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile.
Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica redatto.
Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di prestazione energetica.
In caso di vendita tale attestato dovrà essere consegnato all'acquirente e in caso di locazione al conduttore.
CHI REDIGE L'APE?
L'APE viene redatto da un "soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali.
Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere ed il geometra.
IN SINTESI
1. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 € e non superiore a 3.000 €.
2. Nei contratti di vendita e di locazione va inserita espressamente una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
3. Copia dell'APE deve essere altresì allegata al contratto, ad esclusione dei contratti di locazione di singole unità immobiliari.
4. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000; la sanzione è invece da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta della metà;
5. I nuovi contratti, mancanti dell'attestato, non sono più soggetti a nullità, ma solo alla sopra indicata sanzione amministrativa.